domenica 13 febbraio 2022

Responsabilità personale dei ministri per i diritti lesi dalla vaccinazione obbligatoria

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 9147 del 17/04/2009 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni in ragione del ritardo non ha natura extracontrattuale, ma indennitaria per attività non antigiuridica dello Stato, derivando da un’obbligazione ex lege dello stato, e il relativo risarcimento prescinde dalla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato in modo da assicurare un’idonea compensazione della perdita subita, restando soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione».

Posto che la somministrazione degli attuali vaccini contro la Covid-19, in forza dell'art. 98 del Regolamento Europeo n. 536/2014, entrato in vigore il 31/01/2022, è disciplinata dalla Direttiva Europea n. 20/2001, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 211/2003, al cui art. 3 prevede il consenso informato e la partecipazione volontaria del paziente, il D.L. 1/2021, nelle parti in cui prevede l'obbligo vaccinale e il green pass rafforzato per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, costituisce palese inadempimento alla Direttiva Europea e al predetto Decreto Legislativo

Da ciò consegue che i singoli ministri ed il Presidente del Consiglio sono civilmente e personalmente responsabili per gli indennizzi dovuti ai cittadini lesi ex art. 28 della Costituzione, che recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Quindi i Sigg. Mario Draghi, Roberto Speranza e gli altri ministri, restano soggetti ad una azione di responsabilità civile da parte di tutti i cittadini lesi nei loro diritti, entro il termine prescrizionale di dieci anni.


sabato 12 febbraio 2022

Vaccini contro la Covid-19 - Gli studi che non sono stati effettuati.

 In questo post, espongo gli studi che non sono stati eseguiti o che sono incompleti, relativamente agli attuali vaccini per la protezione dal Covid-19. I dati riportati sono stati ricavati dal Riassunto delle caratteristiche del vaccino, liberamente scaricabile dal sito Ufficiale dell'AIFA. Ad ogni punto segue un mio commento.

Punto 4.2

"L’intercambiabilità di Comirnaty con vaccini anti-COVID-19 di altri produttori per completare il ciclo primario di vaccinazione o la dose di richiamo (terza dose) non è stata stabilita".

Ciò significa che l'efficacia e la sicurezza del vaccino non sono garantite nel caso in cui si utilizzino differenti prodotti, come invece avviene nella pratica.

Punto 4.4

"Durata della protezione. La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla."

Ciò significa che la durata del green pass non si fonda su dati scientifici e che neppure può procedersi a un calcolo attendibile del rapporto tra rischi e benefici.

Punto 4.5

"Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione. Non sono stati effettuati studi d’interazione."

Ciò significa che il vaccino non deve essere somministrato a coloro che assumono altri farmaci, di qualunque specie essi siano, non essendo noti i rischi che il paziente può correre.

Punto 4.6 - Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza.

"I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto".

Ciò significa che il vaccino si trova ancora nella fase iniziale della sperimentazione (sugli animali) e non può quindi essere somministrato obbligatoriamente alle donne in gravidanza.

Punto 5.3

"Genotossicità/Potenziale cancerogeno.

Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno."

La dichiarazione si commenta da sola.

"Tossicità della riproduzione.

La valutazione della tossicità della riproduzione e dello sviluppo è stata condotta nei ratti nel corso di uno studio combinato di fertilità e tossicità dello sviluppo, durante il quale femmine di ratto hanno ricevuto Comirnaty per via intramuscolare prima dell’accoppiamento e durante la gestazione."

Ciò significa che il vaccino si trova ancora nella fase iniziale della sperimentazione (sugli animali) e non può quindi essere somministrato obbligatoriamente a tutte le persone (maschi e femmine) che si trovano in età fertile.

Le suddette caratteristiche sono simili anche a quelle degli altri vaccini.

domenica 6 febbraio 2022

Risoluzione n. 2361 adottata dal Consiglio d'Europa in data 27 gennaio 2021

A riprova che la normativa europea è contraria all'obbligo vaccinale, come ho evidenziato nel precedente post, si riporta uno stralcio della risoluzione n. 2361 del 27-01- 2021:

7 . Gli scienziati hanno svolto un lavoro straordinario in tempi record. Ora spetta ai governi agire. L'Assemblea sostiene la visione del Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo cui un vaccino contro il Covid-19 deve essere un bene pubblico globale. L'immunizzazione deve essere disponibile per tutti, ovunque.

L'Assemblea esorta quindi gli Stati membri e l'Unione Europea a:

.......... omissis ........

7 . 3 per quanto riguarda la garanzia di un'elevata diffusione del vaccino:

7 . 3 . 1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera;

7 . 3 . 2 assicurarsi che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare.


Avv. Alessandro Reggiani

giovedì 3 febbraio 2022

ILLEGITTIMITA' DELL'OBBLIGO VACCINALE (per la prevenzione della COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2)

Secondo l'art. 98 del Regolamento Europeo n. 536/2014, se la richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica è stata presentata prima del 31/01/2022, essa continua a essere disciplinata dalla Direttiva 2001/20/CE per i tre anni successivi alla predetta data.

L'art. 1 della citata Direttiva esclude dall'ambito della sua applicazione le "sperimentazioni non interventistiche".

Il successivo art. 2, lett. a) contiene la definizione di "sperimentazione clinica" intendendo per tale "qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volta a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali in fase di sperimentazione e/o a individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o più medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione al fine di accertarne l'innocuità e/o l'efficacia."

Alla lett. c) si esclude che la sperimentazione possa essere definita "non interventistica" se "ai pazienti  deve essere applicata una procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio"

Orbene, con riferimento agli attuali vaccini anti COVID 19, l'autorizzazione condizionata prevede invece un monitoraggio aggiuntivo ("Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio aggiuntivo, il che significa che è monitorato anche più intensamente rispetto ad altri medicinali.")

Non v'è pertanto alcun dubbio che la somministrazione di tali vaccini sia disciplinata dalla Direttiva 2001/20/CE, la quale prevede, all'art. 3, comma 2, il consenso informato e la partecipazione volontaria del soggetto.

Poiché la Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 211/2003, è evidente che, qualunque norma successiva, che preveda invece l'obbligatorietà della vaccinazione come il D.L. 1/2022 si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria ed il Giudice chiamato a dirimere eventuali controversie dovrà semplicemente disapplicarla.

Avv. Alessandro Reggiani

giovedì 29 marzo 2012

LIBERALIZZAZIONI

Prendiamo atto con piacere che il problema evidenziato nel precedente post è stato parzialmente risolto dalla Legge di conversione, cancellando l'infelice formulazione che recitava: "L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo a nullità del contratto ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".
Evidentemente, il Parlamento, composto da politici, ha dimostrato maggiore competenza e conoscenza delle materie giuridiche, rispetto all'attuale Governo, composto da "tecnici".

Avv. Alessandro Reggiani

martedì 24 gennaio 2012

Liberalizzazione contro il Consumatore

L'art. 9, 2° comma del testo approvato dal Consiglio dei Ministri recita: "Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".
Orbene, non occorre una laurea in Giurisprudenza per comprendere che siffatta disposizione colpisce duramente il consumatore. Infatti, secondo i casi, si produrrebbero i seguenti effetti:
1) Liquidazione giudiziale inferiore al compenso pattuito: il Cliente vittorioso verrebbe rimborsato solo parzialmente delle somme dovute al Professionista;
2) Liquidazione giudiziale superiore al compenso pattuito: il Cliente vittorioso dovrebbe percepire dalla controparte soccombente una somma superiore a quella effettivamente dovuta al Professionista;
3) Liquidazione giudiziale uguale al compenso pattuito: il Cliente vittorioso verrebbe rimborsato dalla controparte soccombente di tutta la somma dovuta al Professionista. Tuttavia, questa ultima ipotesi appare alquanto aleatoria, perché occorrerebbe prevedere in anticipo se e quale esatto importo il Giudice liquiderà al termine della causa.
In sintesi, rimanendo ferma una siffatta disposizione, l'Avvocato si troverà nell'impossibilità oggettiva di garantire al Cliente che, in caso di vittoria, a questi verrà riconosciuto il diritto di essere rimborsato di tutti gli importi pagati al suo difensore.
Alla faccia della tutela del consumatore!

Avv. Alessandro Reggiani

lunedì 16 maggio 2011

G.d.P. e compensazione delle spese - La Cassazione

Nel mio ultimo post del 25 settembre 2009, avevo evidenziato l'iniquità e l'infondatezza giuridica di tutte quelle decisioni dei Giudici di Pace che, pur accogliendo il ricorso avverso le sanzioni amministrative, disponevano la compensazione delle spese, adducendo come "scusa" la circostanza che il cittadino ha facoltà di stare in giudizio personalmente, senza avvalersi della assistenza di un avvocato.
Ora la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di tale orientamento con la Sentenza che riporto di seguito: "Qualora venga promosso un giudizio avverso un verbale di contestazione per violazione al C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), il modesto valore della controversia non rappresenta di per sé motivo giustificativo della compensazione delle spese processuali, determinando esso solo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese. Altresì, non può essere imputato a colpa della parte, che ha adito il Giudice proponendo l'opposizione al predetto verbale, il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l'adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale. (Nel caso concreto, alla luce di quanto suesposto, è stata cassata con rinvio la sentenza gravata nella parte in cui aveva ravvisato quali giustificati motivi per la compensazione delle spese, al di là del fatto che il ricorso promosso avverso il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. era stato accolto solo per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della vertenza, nonché la facoltà della parte di stare in giudizio personalmente)"Cass. civ. Sez. II, 08-04-2011, n. 8114 - C.M.G. c. Comune di Roma.

Avv. Alessandro Reggiani

venerdì 25 settembre 2009

G.d.P. e compensazione delle spese

E' nota ormai a tutti la prassi invalsa di compensare, per "giusti motivi", le spese di lite nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, anche quando il ricorso viene accolto.
I "giusti motivi" sarebbero rappresentati dalla circostanza che il cittadino non è obbligato ad avvalersi dell'assistenza di un difensore in tali tipi di procedimenti.
Ora però l'art. 92 Codice di Procedura Civile è stato modificato e, al secondo comma, è prevista la compensazione, non più per "giusti motivi", bensì per "gravi ed eccezionali ragioni".
Staremo a vedere se i Giudici di Pace continueranno a compensare le spese di lite, frustrando, sotto il profilo economico, il sacrosanto diritto del cittadino ad avvalersi di una difesa tecnica.

Avv. Alessandro Reggiani

sabato 7 febbraio 2009

Il caso Englaro

Sul caso di Eluana Englaro, la S.C., con Sentenza n. 21748 del 16/10/2007, ha affermato che: "La decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell'autorizzazione soltanto A - quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benchè minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e B - sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.
Allorchè l'una o l'altra condizione manchi, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato, dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa, nonchè dalla mera logica utilitaristica dei costi e dei benefici
".
Mi pare che la condizione sub A (stato di irreversibilità), secondo le attuali conoscenze scientifiche, non sia accertabile in maniera assoluta, tanto è vero che, da tempo, il termine "irreversibile" è stato sostituito con "persistente". Inoltre, per esprimere un giudizio definitivo al riguardo, occorrerebbe eseguire un esame autoptico e, quindi, post mortem sul paziente, perché solo tale esame potrebbe garantire una corretta valutazione della entità e qualità dei danni cerebrali.
La condizione sub B, presuppone l'acquisizione, agli atti del processo, di tutti gli elementi di prova idonei a comprovare la personalità, gli stili di vita e i convincimenti del paziente.
Mi chiedo se, nel caso di specie, sia stata richiesta l'assunzione di tutte le prove testimoniali e di tutti i documenti utili a ricostruire la personalità, gli stili di vita e i convincimenti di Eluana Englaro o se, invece, solo una parte di tali elementi di prova sia stata richiesta e acquisita.

Avv. Alessandro Reggiani

sabato 2 agosto 2008

DE IURE CONDENDO sul Vostro cellulare

Da oggi questo Blog è disponibile anche nella versione per telefoni cellulari: sarà sufficiente digitare, sul Vostro telefonino, il seguente URL:
http://reggianiblog.wirenode.mobi
Il download è veloce e le pagine sono leggere, perché comprendono solo il testo senza le immagini.

Avv. Alessandro Reggiani

giovedì 26 giugno 2008

Norma certa, Giurisprudenza incerta.

Ritengo che l'art. 190 c.p.c. non ponga alcun problema interpretativo. La sua formulazione è chiara e inequivocabile. Eppure, anche a fronte di una norma, la cui formulazione è ineccepibile, si è formata una Giurisprudenza di merito a dir poco aberrante e contraddittoria. Intendo riferirmi alla Sentenza del Tribunale di Roma del 06 gennaio 2007, la quale ritiene inammissibile il deposito della memoria di replica, qualora la stessa parte non abbia provveduto, prima, al deposito della comparsa conclusionale. Scrive il Tribunale: “Il convenuto non risulta infatti aver mai depositato una comparsa conclusionale, di talché il deposito della c.d. “replica” si traduce in fatto nella possibilità per il convenuto di depositare la propria conclusionale dopo il deposito di quella dell’attrice, il che è inammissibile in quanto altera profondamente la logica processuale di cui all’art. 190 c.p.c.. Il deposito della replica non è infatti una facoltà che la parte può esercitare quomodo libet, ma è lo strumento processuale - come lo stesso lemma indica - per contrastare, replicare, alle allegazioni avverse. Ne consegue che il deposito della replica è soggetto alla condicio juris del previo deposito della conclusionale”.
Appare a tutti evidente che la comparsa conclusionale e la memoria di replica hanno natura profondamente diversa: la prima è uno scritto che riepiloga tutte le argomentazioni difensive, sia in fatto che in diritto, anche sulla base degli elementi emersi durante la fase istruttoria; la seconda, invece, è limitata alla contestazione delle argomentazioni svolte dalla controparte nella comparsa conclusionale e, quindi, ha come presupposto l'avvenuto deposito della conclusionale avversaria e non della propria.
In modo, a mio giudizio, aberrante e contrario al dettato legislativo, il Tribunale di Roma equipara sic et simpliciter la comparsa conclusionale alla replica, così dando per scontato l'eventuale intento dell'avvocato di depositare proditoriamente la conclusionale oltre il termine previsto dall'art. 190 c.p.c., al fine di impedire all'avversario di replicare.
E' evidente, peraltro, che, laddove il difensore non si limti soltanto a contestare le argomentazioni avversarie, ma formuli considerazioni a sé stanti, il Giudice non dovrà tener conto di queste ultime nella sua decisione, ma non potrà, solo per questo, ritenere inammissibile l'intera memoria di replica.
Ci auguriamo che tale decisione, così come poche altre pronunciate in precedenza dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Termini Imerese vengano riformate nei successivi gradi del giudizio.

Avv. Alessandro Reggiani

domenica 2 marzo 2008

L'ultimo Scandalo: Il Decreto Milleproroghe

In data 27 febbraio 2008 è stato convertito in Legge il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. Decreto Milleproroghe).
Alla faccia della semplificazione normativa! La Legge risulta eterogenea ed incomprensibile non solo al cittadino comune, ma anche agli addetti ai lavori, in ragione dei continui rinvii ad altre norme nelle più disparate materie. Ma lo scandalo più eclatante è contenuto nell'art. 36, comma 4-ter, il quale recita: ”La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Si tratta di un vero e proprio condono per Equitalia, lesivo dei diritti fondamentali del cittadino e tipico di uno stato feudale. Si rimane davvero allibiti dinanzi alla tracotanza e alla spudoratezza di una classe politica che se ne frega totalmente della Costituzione e dei principi dello Stato di Diritto.
Chi ha scritto e votato tale norma, infatti, ha deliberatamente contravvenuto a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza del 09 novembre 2007, nella quale si era espressamente affermato l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento. No solo! Tale norma contrasta chiaramente con lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), che sancisce il principio di irretroattività delle norme tributarie e l'obbligo di Buona Fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, nonché con la Legge sulla Trasparenza degli Atti Amministrativi (L. 241/90), che prevede la nullità di ogni provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali.
Questo è soltano uno degli innumerevoli esempi di come, taluni governanti, considerano gli Italiani sudditi e non cittadini.

Avv. Alessandro Reggiani

domenica 10 febbraio 2008

Un esempio virtuoso

Negli Stati Uniti, ogni anno, nascono circa 50.000 controversie brevettuali. Di queste, soltanto il 4% approda alle aule di giustizia. Il restante 96% viene risolto dagli avvocati, i quali, dopo una attenta disamina della fattispecie ed una approfondita ricerca giurisprudenziale, persuadono i clienti ad astenersi dal procedere, ovvero a trovare una soluzione transattiva, in previsione di quella che potrebbe essere la decisione del giudice, nella ipotesi in cui venisse radicata la causa.
Questo dimostra quanto sia di estrema importanza, ai fini di una maggiore certezza del diritto e di una riduzione del carico dei procedimenti, il formarsi di una Giurisprudenza di legittimità coerente e adeguatamente valorizzata in tutti i gradi del giudizio.
Mi pare che la modifica proposta nel precedente post del 05/02/2008, sia un primo passo in questa direzione.

Avv. Alessandro Reggiani

martedì 5 febbraio 2008

La "certezza del diritto" e il processo civile.


Il problema della "certezza del diritto" è in buona misura dipendente dalla tecnica legislativa adottata e dallo sviluppo dell'interpretazione giurisprudenziale.
Troppe sono le norme mal formulate o lacunose, che non danno contezza ai cittadini dei loro effettivi diritti.
Ciò può dare adito a molteplici interpretazioni, comportando l'instaurazione di contenziosi i cui tempi si dilatano esponenzialmente nei successivi gradi di giudizio.
Alle carenze, sia culturali che tecniche, del legislatore deve quindi sopperire la giurisprudenza di legittimità con orientamenti interpretativi non di rado in contrasto tra loro.
Chi siede in parlamento dovrebbe essere in possesso di requisiti che garantiscono una adeguata conoscenza delle materie giuridiche e della tecnica legislativa. Tuttavia una riforma in tal senso appare di difficile attuazione se non addirittura utopistica.
Più concreta, invece, è la possibilità di migliorare l'accuratezza delle decisioni sin dal primo grado del giudizio, onde conferire maggiore valenza ed efficacia a quell'attività giurisprudenziale che si pone come necessario correttivo alle insanabili deficienze del legislatore.
Una maggiore certezza del diritto significherebbe anche maggiore possibilità di prevedere l'esito di una eventuale causa. Ciò comporterebbe un aumento delle definizioni delle vertenze in sede stragiudiziale ed una contemporanea riduzione del contenzioso civile.
Un tale obiettivo potrebbe essere perseguito mediante alcune semplici modifiche al codice di procedura civile, quali, ad esempio, quelle di seguito indicate (sono evidenziate in grassetto e corsivo le parti che dovrebbero essere aggiunte):


Art. 132. Contenuto della sentenza.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
4-bis) la dettagliata esposizione, in apposita sezione della motivazione, delle ragioni in fatto e in diritto, per le quali non si ritiene applicabile, ovvero non si ritiene di condividere, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione eventualmente invocato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Art. 161. Nullità della sentenza.

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
La mancanza del requisito previsto dall'art. 132, secondo comma n. 4-bis è causa di nullità insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Avv. Alessandro Reggiani