domenica 13 febbraio 2022

Responsabilità personale dei ministri per i diritti lesi dalla vaccinazione obbligatoria

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 9147 del 17/04/2009 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di omessa o tardiva attuazione di direttive comunitarie, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni in ragione del ritardo non ha natura extracontrattuale, ma indennitaria per attività non antigiuridica dello Stato, derivando da un’obbligazione ex lege dello stato, e il relativo risarcimento prescinde dalla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato in modo da assicurare un’idonea compensazione della perdita subita, restando soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione».

Posto che la somministrazione degli attuali vaccini contro la Covid-19, in forza dell'art. 98 del Regolamento Europeo n. 536/2014, entrato in vigore il 31/01/2022, è disciplinata dalla Direttiva Europea n. 20/2001, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 211/2003, al cui art. 3 prevede il consenso informato e la partecipazione volontaria del paziente, il D.L. 1/2021, nelle parti in cui prevede l'obbligo vaccinale e il green pass rafforzato per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, costituisce palese inadempimento alla Direttiva Europea e al predetto Decreto Legislativo

Da ciò consegue che i singoli ministri ed il Presidente del Consiglio sono civilmente e personalmente responsabili per gli indennizzi dovuti ai cittadini lesi ex art. 28 della Costituzione, che recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Quindi i Sigg. Mario Draghi, Roberto Speranza e gli altri ministri, restano soggetti ad una azione di responsabilità civile da parte di tutti i cittadini lesi nei loro diritti, entro il termine prescrizionale di dieci anni.


sabato 12 febbraio 2022

Vaccini contro la Covid-19 - Gli studi che non sono stati effettuati.

 In questo post, espongo gli studi che non sono stati eseguiti o che sono incompleti, relativamente agli attuali vaccini per la protezione dal Covid-19. I dati riportati sono stati ricavati dal Riassunto delle caratteristiche del vaccino, liberamente scaricabile dal sito Ufficiale dell'AIFA. Ad ogni punto segue un mio commento.

Punto 4.2

"L’intercambiabilità di Comirnaty con vaccini anti-COVID-19 di altri produttori per completare il ciclo primario di vaccinazione o la dose di richiamo (terza dose) non è stata stabilita".

Ciò significa che l'efficacia e la sicurezza del vaccino non sono garantite nel caso in cui si utilizzino differenti prodotti, come invece avviene nella pratica.

Punto 4.4

"Durata della protezione. La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla."

Ciò significa che la durata del green pass non si fonda su dati scientifici e che neppure può procedersi a un calcolo attendibile del rapporto tra rischi e benefici.

Punto 4.5

"Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione. Non sono stati effettuati studi d’interazione."

Ciò significa che il vaccino non deve essere somministrato a coloro che assumono altri farmaci, di qualunque specie essi siano, non essendo noti i rischi che il paziente può correre.

Punto 4.6 - Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza.

"I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale (vedere paragrafo 5.3). La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto".

Ciò significa che il vaccino si trova ancora nella fase iniziale della sperimentazione (sugli animali) e non può quindi essere somministrato obbligatoriamente alle donne in gravidanza.

Punto 5.3

"Genotossicità/Potenziale cancerogeno.

Non sono stati condotti studi di genotossicità o sul potenziale cancerogeno."

La dichiarazione si commenta da sola.

"Tossicità della riproduzione.

La valutazione della tossicità della riproduzione e dello sviluppo è stata condotta nei ratti nel corso di uno studio combinato di fertilità e tossicità dello sviluppo, durante il quale femmine di ratto hanno ricevuto Comirnaty per via intramuscolare prima dell’accoppiamento e durante la gestazione."

Ciò significa che il vaccino si trova ancora nella fase iniziale della sperimentazione (sugli animali) e non può quindi essere somministrato obbligatoriamente a tutte le persone (maschi e femmine) che si trovano in età fertile.

Le suddette caratteristiche sono simili anche a quelle degli altri vaccini.

domenica 6 febbraio 2022

Risoluzione n. 2361 adottata dal Consiglio d'Europa in data 27 gennaio 2021

A riprova che la normativa europea è contraria all'obbligo vaccinale, come ho evidenziato nel precedente post, si riporta uno stralcio della risoluzione n. 2361 del 27-01- 2021:

7 . Gli scienziati hanno svolto un lavoro straordinario in tempi record. Ora spetta ai governi agire. L'Assemblea sostiene la visione del Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo cui un vaccino contro il Covid-19 deve essere un bene pubblico globale. L'immunizzazione deve essere disponibile per tutti, ovunque.

L'Assemblea esorta quindi gli Stati membri e l'Unione Europea a:

.......... omissis ........

7 . 3 per quanto riguarda la garanzia di un'elevata diffusione del vaccino:

7 . 3 . 1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera;

7 . 3 . 2 assicurarsi che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare.


Avv. Alessandro Reggiani

giovedì 3 febbraio 2022

ILLEGITTIMITA' DELL'OBBLIGO VACCINALE (per la prevenzione della COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2)

Secondo l'art. 98 del Regolamento Europeo n. 536/2014, se la richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica è stata presentata prima del 31/01/2022, essa continua a essere disciplinata dalla Direttiva 2001/20/CE per i tre anni successivi alla predetta data.

L'art. 1 della citata Direttiva esclude dall'ambito della sua applicazione le "sperimentazioni non interventistiche".

Il successivo art. 2, lett. a) contiene la definizione di "sperimentazione clinica" intendendo per tale "qualsiasi indagine effettuata su soggetti umani volta a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o gli altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali in fase di sperimentazione e/o a individuare qualsiasi tipo di reazione avversa nei confronti di uno o più medicinali in fase di sperimentazione, e/o a studiarne l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione al fine di accertarne l'innocuità e/o l'efficacia."

Alla lett. c) si esclude che la sperimentazione possa essere definita "non interventistica" se "ai pazienti  deve essere applicata una procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio"

Orbene, con riferimento agli attuali vaccini anti COVID 19, l'autorizzazione condizionata prevede invece un monitoraggio aggiuntivo ("Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio aggiuntivo, il che significa che è monitorato anche più intensamente rispetto ad altri medicinali.")

Non v'è pertanto alcun dubbio che la somministrazione di tali vaccini sia disciplinata dalla Direttiva 2001/20/CE, la quale prevede, all'art. 3, comma 2, il consenso informato e la partecipazione volontaria del soggetto.

Poiché la Direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 211/2003, è evidente che, qualunque norma successiva, che preveda invece l'obbligatorietà della vaccinazione come il D.L. 1/2022 si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria ed il Giudice chiamato a dirimere eventuali controversie dovrà semplicemente disapplicarla.

Avv. Alessandro Reggiani