lunedì 16 maggio 2011

G.d.P. e compensazione delle spese - La Cassazione

Nel mio ultimo post del 25 settembre 2009, avevo evidenziato l'iniquità e l'infondatezza giuridica di tutte quelle decisioni dei Giudici di Pace che, pur accogliendo il ricorso avverso le sanzioni amministrative, disponevano la compensazione delle spese, adducendo come "scusa" la circostanza che il cittadino ha facoltà di stare in giudizio personalmente, senza avvalersi della assistenza di un avvocato.
Ora la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di tale orientamento con la Sentenza che riporto di seguito: "Qualora venga promosso un giudizio avverso un verbale di contestazione per violazione al C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), il modesto valore della controversia non rappresenta di per sé motivo giustificativo della compensazione delle spese processuali, determinando esso solo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese. Altresì, non può essere imputato a colpa della parte, che ha adito il Giudice proponendo l'opposizione al predetto verbale, il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l'adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale. (Nel caso concreto, alla luce di quanto suesposto, è stata cassata con rinvio la sentenza gravata nella parte in cui aveva ravvisato quali giustificati motivi per la compensazione delle spese, al di là del fatto che il ricorso promosso avverso il verbale di accertamento di violazione del C.d.S. era stato accolto solo per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della vertenza, nonché la facoltà della parte di stare in giudizio personalmente)"Cass. civ. Sez. II, 08-04-2011, n. 8114 - C.M.G. c. Comune di Roma.

Avv. Alessandro Reggiani