venerdì 25 settembre 2009

G.d.P. e compensazione delle spese

E' nota ormai a tutti la prassi invalsa di compensare, per "giusti motivi", le spese di lite nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, anche quando il ricorso viene accolto.
I "giusti motivi" sarebbero rappresentati dalla circostanza che il cittadino non è obbligato ad avvalersi dell'assistenza di un difensore in tali tipi di procedimenti.
Ora però l'art. 92 Codice di Procedura Civile è stato modificato e, al secondo comma, è prevista la compensazione, non più per "giusti motivi", bensì per "gravi ed eccezionali ragioni".
Staremo a vedere se i Giudici di Pace continueranno a compensare le spese di lite, frustrando, sotto il profilo economico, il sacrosanto diritto del cittadino ad avvalersi di una difesa tecnica.

Avv. Alessandro Reggiani

sabato 7 febbraio 2009

Il caso Englaro

Sul caso di Eluana Englaro, la S.C., con Sentenza n. 21748 del 16/10/2007, ha affermato che: "La decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso dell'autorizzazione soltanto A - quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benchè minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e B - sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona.
Allorchè l'una o l'altra condizione manchi, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato, dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa, nonchè dalla mera logica utilitaristica dei costi e dei benefici
".
Mi pare che la condizione sub A (stato di irreversibilità), secondo le attuali conoscenze scientifiche, non sia accertabile in maniera assoluta, tanto è vero che, da tempo, il termine "irreversibile" è stato sostituito con "persistente". Inoltre, per esprimere un giudizio definitivo al riguardo, occorrerebbe eseguire un esame autoptico e, quindi, post mortem sul paziente, perché solo tale esame potrebbe garantire una corretta valutazione della entità e qualità dei danni cerebrali.
La condizione sub B, presuppone l'acquisizione, agli atti del processo, di tutti gli elementi di prova idonei a comprovare la personalità, gli stili di vita e i convincimenti del paziente.
Mi chiedo se, nel caso di specie, sia stata richiesta l'assunzione di tutte le prove testimoniali e di tutti i documenti utili a ricostruire la personalità, gli stili di vita e i convincimenti di Eluana Englaro o se, invece, solo una parte di tali elementi di prova sia stata richiesta e acquisita.

Avv. Alessandro Reggiani