domenica 10 febbraio 2008

Un esempio virtuoso

Negli Stati Uniti, ogni anno, nascono circa 50.000 controversie brevettuali. Di queste, soltanto il 4% approda alle aule di giustizia. Il restante 96% viene risolto dagli avvocati, i quali, dopo una attenta disamina della fattispecie ed una approfondita ricerca giurisprudenziale, persuadono i clienti ad astenersi dal procedere, ovvero a trovare una soluzione transattiva, in previsione di quella che potrebbe essere la decisione del giudice, nella ipotesi in cui venisse radicata la causa.
Questo dimostra quanto sia di estrema importanza, ai fini di una maggiore certezza del diritto e di una riduzione del carico dei procedimenti, il formarsi di una Giurisprudenza di legittimità coerente e adeguatamente valorizzata in tutti i gradi del giudizio.
Mi pare che la modifica proposta nel precedente post del 05/02/2008, sia un primo passo in questa direzione.

Avv. Alessandro Reggiani

martedì 5 febbraio 2008

La "certezza del diritto" e il processo civile.


Il problema della "certezza del diritto" è in buona misura dipendente dalla tecnica legislativa adottata e dallo sviluppo dell'interpretazione giurisprudenziale.
Troppe sono le norme mal formulate o lacunose, che non danno contezza ai cittadini dei loro effettivi diritti.
Ciò può dare adito a molteplici interpretazioni, comportando l'instaurazione di contenziosi i cui tempi si dilatano esponenzialmente nei successivi gradi di giudizio.
Alle carenze, sia culturali che tecniche, del legislatore deve quindi sopperire la giurisprudenza di legittimità con orientamenti interpretativi non di rado in contrasto tra loro.
Chi siede in parlamento dovrebbe essere in possesso di requisiti che garantiscono una adeguata conoscenza delle materie giuridiche e della tecnica legislativa. Tuttavia una riforma in tal senso appare di difficile attuazione se non addirittura utopistica.
Più concreta, invece, è la possibilità di migliorare l'accuratezza delle decisioni sin dal primo grado del giudizio, onde conferire maggiore valenza ed efficacia a quell'attività giurisprudenziale che si pone come necessario correttivo alle insanabili deficienze del legislatore.
Una maggiore certezza del diritto significherebbe anche maggiore possibilità di prevedere l'esito di una eventuale causa. Ciò comporterebbe un aumento delle definizioni delle vertenze in sede stragiudiziale ed una contemporanea riduzione del contenzioso civile.
Un tale obiettivo potrebbe essere perseguito mediante alcune semplici modifiche al codice di procedura civile, quali, ad esempio, quelle di seguito indicate (sono evidenziate in grassetto e corsivo le parti che dovrebbero essere aggiunte):


Art. 132. Contenuto della sentenza.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
4-bis) la dettagliata esposizione, in apposita sezione della motivazione, delle ragioni in fatto e in diritto, per le quali non si ritiene applicabile, ovvero non si ritiene di condividere, l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione eventualmente invocato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Art. 161. Nullità della sentenza.

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
La mancanza del requisito previsto dall'art. 132, secondo comma n. 4-bis è causa di nullità insanabile e deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Avv. Alessandro Reggiani