martedì 24 gennaio 2012

Liberalizzazione contro il Consumatore

L'art. 9, 2° comma del testo approvato dal Consiglio dei Ministri recita: "Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo a nullità del contratto ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".
Orbene, non occorre una laurea in Giurisprudenza per comprendere che siffatta disposizione colpisce duramente il consumatore. Infatti, secondo i casi, si produrrebbero i seguenti effetti:
1) Liquidazione giudiziale inferiore al compenso pattuito: il Cliente vittorioso verrebbe rimborsato solo parzialmente delle somme dovute al Professionista;
2) Liquidazione giudiziale superiore al compenso pattuito: il Cliente vittorioso dovrebbe percepire dalla controparte soccombente una somma superiore a quella effettivamente dovuta al Professionista;
3) Liquidazione giudiziale uguale al compenso pattuito: il Cliente vittorioso verrebbe rimborsato dalla controparte soccombente di tutta la somma dovuta al Professionista. Tuttavia, questa ultima ipotesi appare alquanto aleatoria, perché occorrerebbe prevedere in anticipo se e quale esatto importo il Giudice liquiderà al termine della causa.
In sintesi, rimanendo ferma una siffatta disposizione, l'Avvocato si troverà nell'impossibilità oggettiva di garantire al Cliente che, in caso di vittoria, a questi verrà riconosciuto il diritto di essere rimborsato di tutti gli importi pagati al suo difensore.
Alla faccia della tutela del consumatore!

Avv. Alessandro Reggiani